PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Status giuridico dei docenti e accesso alla docenza).

      1. L'idoneità alla docenza, di prima e di seconda fascia, è conseguita per singoli raggruppamenti scientifici, a livello nazionale, sulla base della valutazione dei titoli scientifici dei candidati e delle attitudini alla didattica. Può essere conferita anche senza prove a studiosi di altissima qualificazione e di chiara fama scientifica o professionale.
      2. Le commissioni nazionali preposte alla valutazione dell'idoneità sono costituite, per ogni raggruppamento scientifico, da non più di sette commissari, scelti tra docenti di ruolo di prima fascia nelle università italiane.
      3. I componenti di ciascuna commissione nazionale sono incaricati per quattro anni e sono nominati mediante estrazione a sorte fra coloro che risultino designati, in misura pari a tre volte il numero dei commissari da nominare, dal corpo dei docenti di ruolo, attraverso un sistema di voto nazionale su base uninominale. L'incarico di componente di una commissione nazionale non è rinnovabile.
      4. Le commissioni nazionali approvano, almeno una volta l'anno e con la maggioranza dei due terzi dei componenti, un elenco di candidati idonei alla docenza, determinando anche il relativo punteggio di idoneità.
      5. Nessun candidato può partecipare alle prove di idoneità per più di tre volte per ciascuna fascia, né può ripetere la prova di idoneità per la medesima fascia prima che siano trascorsi almeno due anni dalla partecipazione alla prova precedente.
      6. L'idoneità alla docenza rimane valida per cinque anni. Qualora il soggetto dichiarato idoneo non abbia ricevuto alcun

 

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incarico di docenza nei cinque anni, l'idoneità può essere rinnovata sulla base di una valutazione della produzione scientifica nel frattempo prodotta.
      7. Le università conferiscono, sulla base delle previsioni dei rispettivi statuti, gli incarichi di ruolo di docenza, di prima e di seconda fascia, a docenti compresi nella lista di idonei per il corrispondente raggruppamento scientifico.

Art. 2.
(Trattamento economico dei docenti).

      1. Il trattamento economico dei docenti universitari, determinato secondo la disciplina vigente, può essere integrato dal contratto individuale in relazione al conseguimento di specifici obiettivi nell'attività didattica e di ricerca.
      2. Ogni università, nell'ambito della propria autonomia statutaria, prevede meccanismi di differenziazione della componente individuale della retribuzione dei docenti, sulla base di criteri di merito.
      3. Il contratto individuale può prevedere, in particolare, un riconoscimento economico ai docenti che partecipino a specifici progetti didattici o di ricerca che ricevano finanziamenti da soggetti privati.